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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3857 del 15/02/2021 (Rv. 660497 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Cattiva gestione della cosa pubblica - Comportamento meramente omissivo dell’amministratore - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660497-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di elezioni amministrative, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori di cui all'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, è sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare, potendo tale fattispecie realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)