Sez. 1 - , Ordinanza n. 3024 del 31/01/2019 (Rv. 652423 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d. lgs n. 267 del 2000 - Delimitazione dell’ambito di indagine del tribunale - Valutazione della legittimità del d.p.r. di scioglimento - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La verifica giudiziale che il tribunale è chiamato a fare in ordine all'accertamento amministrativo sull'incandidabilità degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione di legittimità del provvedimento di scioglimento dell'organo, disposto con d.p.r., esulando tale valutazione dal "thema decidendum" - che è costituito dalla verifica della responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle condotte omissive o commissive che hanno dato causa o siano state concausa dello scioglimento dell'organo consiliare rispetto al quale l'atto di scioglimento costituisce un mero presupposto dell'indagine che il giudice deve effettuare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)