Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 20/09/1971 (Rv. 353755 - 01)
ACQUE - GIUDIZIO E PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE - RINVIO ALLE NORME CONTENUTE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1865 OPERATO DAL TU N 1775 DEL 1933 - PORTATA - RIFERIMENTO ALLE NORME PROCESSUALI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI VARI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN MATERIA DI ACQUE - AMMISSIBILITA.*
ACQUE - GIUDIZIO E PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE - RINVIO ALLE NORME CONTENUTE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1865 OPERATO DAL TU N 1775 DEL 1933 - PORTATA - RIFERIMENTO ALLE NORME PROCESSUALI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI VARI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN MATERIA DI ACQUE - AMMISSIBILITA.*
Ammesso che il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche continui a rimanere sempre collegato alle norme contenute nel codice di procedura civile del 1865 in virtu dei rinvii specifici di singole Disposizioni del tu 11 dicembre 1933 n 1775 e del piu generale rinvio fatto dall'art 208 del medesimo tu, cio implica che questi rinvii riguardano il rito da seguire nelle controversie pendenti davanti ai tribunali (regionali e superiore) delle acque pubbliche, ma non le norme processuali riguardanti la Determinazione della Competenza dei vari organi giurisdizionali, procedura di carattere generale ed uniforme, che trascende l'ambito dei giudizi dinanzi ai suddetti tribunali ed e affidata ad un unico organo regolatore in ordine a qualunque organo giurisdizionale. Consegue l'ammissibilita del ricorso per regolamento di Competenza, non previsto dal codice di procedura civile del 1865, nelle controversie in materia di acque pubbliche.*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)