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Sez. 1, Sentenza n. 2284 del 29/07/1974 (Rv. 370663 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - COLLEGIO ARBITRALE - PROCEDIMENTO - ART 5 DELLA LEGGE N 901 DEL 1932 - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI RITO DEL 1865 - CARATTERE FORMALE E NON RECETTIZIO - EFFETTI - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL VIGENTE CODICE DI RITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370663-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - COLLEGIO ARBITRALE - PROCEDIMENTO - ART 5 DELLA LEGGE N 901 DEL 1932 - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI RITO DEL 1865 - CARATTERE FORMALE E NON RECETTIZIO - EFFETTI - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL VIGENTE CODICE DI RITO - SUSSISTENZA.*

Il rinvio, che una legge speciale anteriore al 1940 faccia globalmente alle norme del procedimento disciplinato dal codice di rito del 1865, deve ritenersi non recettizio. Esso, quindi, non cristallizza il sistema processuale di quei giudizi, rendendolo insensibile alle successive modificazioni, ma ha lo scopo di uniformare la procedura dei giudizi in materia speciale a quella che si svolge dinanzi alla magistratura ordinaria. Un'eccezione al generale principio dell'immediata applicazione della nuova legge processuale in vigore al tempo del giudizio, puo giustificarsi soltanto nelle ipotesi che risulti una precisa volonta normativa diretta a stabilire una diversa disciplina in deroga od ad ancorare un particolare istituto processuale ad una determinata normativa vigente in un dato momento. Un'eccezione del genere non si ravvisa nella disciplina dei giudizi avanti il collegio arbitrale per le espropriazioni dipendenti dal piano regolatore di Roma, in quanto l'art 5 del RD 16 giugno 1932, n 901, contiene un rinvio meramente formale alle norme del cod proc civ del 1865, e non gia un rinvio recettizio. Pertanto, la sospensione e l'Estinzione del processo pendente dinanzi al collegio arbitrale predetto sono regolate dalle norme del vigente codice di rito. (V 311'73, mass n 362209; 2620'71, mass n 353755; (contra 866'60).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 31 CORTE COST., Regio Decr. 16/06/1932 num. 901 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)