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Sez. L - , Ordinanza n. 24459 del 17/10/2017 (Rv. 646140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Lavoro irregolare – Ammissione alla procedura di regolarizzazione – Condizioni – Fondamento - Ipotesi estintive del rapporto prima della proposizione dell’istanza – Possibilità di sanatoria – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di lavoro irregolare, l’accordo sindacale, da allegare all’istanza di regolarizzazione, deve riguardare i lavoratori ancora in servizio alla data della presentazione della relativa istanza e non quelli il cui rapporto sia cessato prima di tale data, atteso che la procedura è finalizzata all'emersione del lavoro cd. nero e all'incremento dell'occupazione. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1196, della l. n. 296 del 2006 è condizionata, infatti, al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione e le ipotesi di risoluzione, per dimissioni o licenziamento per giusta causa, successive alla regolarizzazione, configurano una deroga alla necessità di stabilizzazione del rapporto in essere e non autorizzano la sanatoria di rapporti cessati anteriormente all’istanza di regolarizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1192 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1193 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1194 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1196 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1200 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)