Sez. L, Sentenza n. 3821 del 26/02/2016 (Rv. 638960 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Emersione di lavoro irregolare - Art. 1, comma 1, della l. n. 383 del 2001 - Finalità e presupposti della disciplina - Costituzionalità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 1 della l. n. 383 del 2001 è volto, in un'ottica costituzionale di tutela dei diritti previdenziali e assistenziali, a dare continuità al lavoro irregolare svolto in epoca precedente alla denuncia di emersione, che mira a favorire, e presuppone la prosecuzione effettiva e almeno annuale del rapporto regolarizzato in uno alla regolarizzazione di venti mesi per ogni anno di lavoro successivo all'emersione, sicché lo svolgimento di attività lavorativa per il suddetto lasso temporale dopo la denuncia costituisce presupposto indefettibile per il godimento dei benefici contributivi, non rilevando, tuttavia, la proposizione della domanda, da parte del lavoratore, in epoca anteriore al maturarsi del periodo.
Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)