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Sez. 3, Sentenza n. 1743 del 13/02/1992 (Rv. 475695 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Acquisizione della qualità di affittuario per effetto della trasformazione del contratto di soccida in affitto - Condizioni - Coltivazione del fondo per almeno due anni - Cumulo del periodo in cui l'affittuario ha detenuto il fondo come soccidario - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475695-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

In tema di riscatto agrario ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 e per il caso in cui la qualità di affittuario sia stata acquisita, ex art. 24 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, per effetto della trasformazione del contratto di soccida in affitto, per la ricorrenza del biennio di coltivazione (la cui prova compete all'attore quale fatto costitutivo della domanda), non si può tenere conto del periodo in cui l'affittuario ha detenuto il fondo come soccidario, atteso che la soccida, anche con conferimento di pascolo (art. 2186 cod. civ.) non ha per oggetto la coltivazione del fondo ma solo l'allevamento del bestiame e l'esercizio di attività connesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2184, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)