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Sez. 3, Sentenza n. 13022 del 21/12/1995 (Rv. 495164 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Titolarietà - Attribuzione al solo coltivatore del fondo - Estensione - Condizioni - Attività di coltivazione del fondo esercitata in forma cooperativa - Titolarietà del diritto di prelazione e riscatto - Attribuzione alle sole cooperative agricole.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495164-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 attribuisce il diritto di prelazione e riscatto soltanto alla prima delle tre categorie indicate nel primo comma dell'art. 2135 cod. civ. e cioè al solo coltivatore del fondo e non anche a chi sia dedito alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, salvo che una o entrambe queste due ultime attività non siano complementari alla coltivazione della terra o comunque aggiuntive rispetto alla concreta coltivazione del fondo. A tale limitazione non si sottrae l'attività di coltivazione del fondo esercitata in forma cooperativa, giacché l'art. 16 della legge 14 agosto 1971 n. 817 attribuisce alle sole cooperative agricole il diritto di prelazione e riscatto, valendo per esse la medesima "ratio" premiale e le medesime limitazioni poste per i coltivatori individuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 813 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)