Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40805 del 20/12/2021 (Rv. 663730 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
La dichiarazione di elezione di domicilio della parte costituisce atto unilaterale e non necessita di accettazione da parte del domiciliatario, sicché la notificazione della sentenza presso quest'ultimo, ai fini della decorrenza del termine "breve" per impugnare, deve ritenersi validamente effettuata, quand'anche la ricezione sia rifiutata dall'indicato domiciliatario che neghi l'esistenza della domiciliazione stessa.
Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)