Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016 (Rv. 639702 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Notifica della denuncia di variazione - Omissione - Conseguenze - Possibilità di notifica degli atti successivi nel luogo originariamente dichiarato - Sussistenza - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicché, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)