Sez. L, Sentenza n. 12186 del 10/12/1993 (Rv. 484671 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite | Per aggravamento o miglioramento - Limite decennale ex art. 83, settimo comma d.P.R. n. 1124 del 1965 - Superamento - Inammissibilità - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite
La scadenza del termine di dieci anni dalla data di costituzione della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro, previsto dal settimo comma dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 segna - in relazione ad una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, derivanti dal sistema della legge - il momento finale del periodo entro il quale deve intervenire l'aggravamento o il miglioramento rilevante ai fini della revisione, alla quale pertanto non può farsi luogo ove detta modifica si sia verificata oltre il decennio. (Nella specie, è stata cassata la decisione dei giudici di merito fondata sull'accertamento del grado di inabilità raggiunto, dopo l'ultima revisione disposta dall'I.N.A.I.L., in epoca successiva alla scadenza del termine decennale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)