Sez. L, Sentenza n. 3737 del 29/03/1995 (Rv. 491501 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Aggravamento delle condizioni dell'assicurato - Termine per chiedere la liquidazione della rendita - Natura - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In termine di dieci anni dalla data dell'infortunio, o di quindici se trattasi di malattia professionale - entro il quale, ai sensi dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 3 giugno 1965 n.1124, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente, o con postumi che non raggiungono la soglia minima prevista per il diritto alla rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura tale da determinare il superamento della soglia di invalidità, l'assicurato può chiedere all'I.N.A.I.L. la liquidazione della rendita - non è né di prescrizione né di decadenza, e non incide sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto, delimitando l'ambito temporale di rilevanza dell'insorgenza di postumi indennizzabili e di copertura del rischio protetto, nel senso che, trascorsi dieci anni senza che le condizioni dell'assicurato si siano aggravate in misura da raggiungere la soglia di indennizzabilità, diviene operativa una presunzione assoluta, basata su criteri clinici e statistici, per effetto della quale deve ritenersi che tale aggravamento non possa più verificarsi.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)