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Sez. 6, Sentenza n. 15642 del 07/02/2024 Ud. (dep. 16/04/2024) Rv. 286300-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Consulenza tecnica di ufficio - Omesso deposito della relazione - Reato di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286300-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.

Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)