Sez. 6, Sentenza n. 40174 del 17/09/2024 Ud. (dep. 31/10/2024) Rv. 287044-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Curatore fallimentare - Ritardo nel compimento dell'atto - Rifiuto di atti d'ufficio - Configurabilità - Condizioni - Omissione di atti d'ufficio - Diffida ad adempiere - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Il ritardo nel compimento dell'attività da parte del curatore fallimentare non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. se non sussista l'oggettiva indifferibilità dell'atto omesso, la quale presuppone che l'inerzia si protragga oltre la scadenza del termine assegnato, fino a generare un concreto pericolo di pregiudizio per il corretto andamento della funzione giudiziaria, né può inquadrarsi nella fattispecie omissiva di cui all'art. 328, secondo comma, cit. in difetto di una formale diffida ad adempiere, che non può ritenersi integrata dai solleciti rivolti dal giudice tramite la cancelleria.
Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)