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Sez. U - , Ordinanza n. 12863 del 26/06/2020 (Rv. 658038 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso gestione statale - Controversia promossa da superstite di dipendente privato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658038-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La controversia promossa dal coniuge superstite di dipendente privato avente ad oggetto la domanda di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso una gestione statale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella della Corte dei conti, poiché la predetta controversia non presenta alcuna attinenza con questioni in ordine al mancato accredito o all'inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego, venendo invece in rilievo il nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, con la conseguenza che al predetto giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 242 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)