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Sez. U, Sentenza n. 10455 del 23/04/2008 (Rv. 602818 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso gestione diversa da quella statale - Controversia promossa da dipendente statale - Devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti - Diversa controversia avente ad oggetto la restituzione dei contributi non trasferibili allo Stato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602818-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione; consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato in funzione della loro destinazione proprio a quest'ultima gestione previdenziale, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione (Nella specie, le S.U., enunciando l'anzidetto principio, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda del ricorrente riguardava esclusivamente la restituzione dei contributi versati nel corso del rapporto di lavoro svoltosi presso l'Agensud, prima del passaggio alle dipendenze del Ministero delle attività produttive, sul presupposto della asserita non inerenza di detti contributi, trasferiti dall'INPS all'INPDAP, alla pensione quale dipendente statale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 6 CORTE COST., Legge 07/04/1995 num. 104 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 14 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/02/1995 num. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)