Sez. 2, Sentenza n. 5389 del 05/06/1990 (Rv. 467550 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DA PARTE DELLO SPOGLIATORE PRIMA DELLA PREPOSIZIONE DELLE AZIONI DI SPOGLIO NEI SUOI CONFRONTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PERSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DELLO SPOLIATOR DI RESTITUIRE LA COSA E MANCATA RICHIESTA DI DANNI DELLO SPOLIATUS - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DA PARTE DELLO SPOGLIATORE PRIMA DELLA PREPOSIZIONE DELLE AZIONI DI SPOGLIO NEI SUOI CONFRONTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PERSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DELLO SPOLIATOR DI RESTITUIRE LA COSA E MANCATA RICHIESTA DI DANNI DELLO SPOLIATUS - IRRILEVANZA.*
Nell'Azione di reintegrazione di possesso la legittimazione passiva permane in caso allo spoliator ancorché questi, dopo lo spoglio, abbia trasferito a terzi il possesso della cosa, come rivela la lettera dell'art. 1163 cod. civ. e conferma la ratio della stessa norma e dell'art. 1168 cod. civ., volta a non lasciare lo spoliatus, a seguito di maliziose manovre dello spoliator, privo della tutela di legge nei confronti dell'autore dello spoglio (unitamente al nuovo possessore di mala fede); né rileva, ai fini del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendola o rigettandola, la circostanza che lo spogliatore sia nella impossibilità assoluta di restituire la cosa, ovvero che con la domanda non sia stata avanzata nessuna richiesta di danni, avendo l'attore pur sempre interesse alla statuizione dell'illegittimità dello spoglio, potendo pretendere il risarcimento anche con un successivo e separato giudizio. (V 317/85, mass n 438539; (V 1034/81, mass n 411571).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)