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Sez. 2, Sentenza n. 317 del 24/01/1985 (Rv. 438539 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DELLA COSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438539-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DELLA COSA - IRRILEVANZA.*

La legittimazione passiva di colui che ha effettuato uno spoglio sussiste anche se, prima della proposizione nei suoi confronti della Azione di reintegrazione, egli abbia perduto il possesso della cosa in quanto l'Esercizio di essa, pur tendendo essenzialmente al recupero dell'oggetto dello spoglio, implica pur sempre una domanda di dichiarazione di illegittimità del comportamento della parte, anche in relazione alla possibilità per l'attore di agire, ove vi sia l'assoluta impossibilità di ottenere la restituzione della cosa, per il risarcimento dei danni, pur con un successivo separato giudizio. (Conf 1251/83, mass n 426036; (Conf 1034/81, mass n 411571; (Conf 1996/80, mass n 405626; (Conf 2635/75, mass n 376594; (Conf 1971/73, mass n 365080).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)