diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 35864 del 31/05/2016 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 267642 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registro di cancelleria mod. 16 - Registro obbligatorio - Atti pubblico fidefaciente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267642-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

I registri di cancelleria previsti dal D.M. n. 334 del 1989, poichè per espressa previsione dell'art. 2, comma terzo, di tale decreto sono "tenuti in luogo non accessibile al pubblico" e "possono essere consultati solo dal personale autorizzato", non sono atti pubblici fidefacienti del loro contenuto, attesa la valenza meramente interna e l'assenza di carattere di pubblicità. (Fattispecie relativa ad erronea annotazione sul Registro mod. 16 della data di rinvio di un'udienza, invece correttamente indicata nel verbale di udienza, in cui la S.C. ha escluso che potesse configurarsi la nullità ex art. 178 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 02/12/1991 num. 399, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/03/2000 num. 264, DM Grazia e Giustizia 30/09/1989, DM Grazia e Giustizia 24/05/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)