Sez. 2, Sentenza n. 35616 del 13/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237167 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registro di cancelleria per attestazione deposito minute sentenze - Registro non obbligatorio - Atti pubblico fidefaciente.
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Il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l'annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, è atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 com. 1, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)