Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 26/01/1999 Ud. (dep. 22/02/1999) Rv. 212717 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Violazioni - Effetto sospensivo del corso della prescrizione - Durata - Indicazione - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di violazioni edilizie, la sospensione dell'azione penale disposta dal giudice, che si ricollega alla richiesta di concessione in sanatoria, può durare per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art.13 della legge n. 47 del 1985 per il formarsi del silenzio- rifiuto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la prescrizione del reato edilizio, non ritenendo computabile la sospensione effettuata dal Pretore in misura eccedente quella obbligatoria ex art. 13 legge n.47 del 1985, e non potendosi qualificare come sospensione facoltativa, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 3 e 479 cod. proc pen.).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)