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Sez. 3, Sentenza n. 12288 del 27/09/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 218005 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Sospensione del procedimento art. 22 legge n. 47 del 1985 - Durata - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218005-01

EDILIZIA - IN GENERE

La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, previsto dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, opera soltanto fino al termine del procedimento amministrativo in sanatoria, non potendo protrarsi fino all'esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo eventualmente instaurato a seguito del diniego di sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)