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Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 26/07/1967 (Rv. 329001 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - PRESUNZIONE DI COLPA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329001-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - PRESUNZIONE DI COLPA - ESCLUSIONE.*

In tema di responsabilita civile per danni derivati dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, la presunzione di eguale concorso di colpa di ciascuno dei conducenti, stabilita dal secondo comma dell, art 2054 cod.civ., e inoperante quando venga accertata in concreto la colpa esclusiva di uno dei detti conducenti. (Conf. Alle sentenze n. 1525-66, massima n. 323037 e n. 677-66, massima n. 321344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)