Sez. 3, Sentenza n. 200 del 23/01/1969 (Rv. 338127 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - PRESUNZIONE DI COLPA - SUPERAMENTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - PRESUNZIONE DI COLPA - SUPERAMENTO.*
In tema di danno prodotto dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, il principio stabilito dall'art 2054 cod civ, che involge un'astratta presunzione di colpa iuris tantum, non trova applicazione quando sia in concreto accertata la colpa esclusiva della vittima dell'incidente e, per contro, nessuna infrazione alle norme di legge e di comune prudenza sia riscontrata nel comportamento dell'altro conducente. (Conf 1234-68, massima n 332739 1122-68, massima n 332595 2215-67, massima n 329387 2153-67, massima n 329298 1987-67, massima n 329001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)