Sez. 2, Sentenza n. 2461 del 18/07/1972 (Rv. 359927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE TRA LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE TRA LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, e censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in tale Sede, se correttamente motivata, la valutazione delle circostanze concrete che fanno rientrare il rapporto in questione nell'uno o nell'altro schema contrattuale. Nella specie, la Corte ha negato che - secondo l'assunto del ricorrente - il dedurre dei fatti storici accertati dal giudice di merito che il rapporto controverso presenti gli elementi della continuita, subordinazione, inserimento nell'organizzazione aziendale e onerosita, costituisca non giudizio di fatto, bensi giudizio di valore, e cioe di diritto, sindacabile in Sede di legittimita). (Conf 361'69, mass n 338379; 2466'68, mass n 334893).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)