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Sez. 2, Sentenza n. 2466 del 12/07/1968 (Rv. 334893 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334893-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della distinzione tra il rapporto di lavoro autonomo (locatio operis) e il rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum), e censurabile in Cassazione soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso controverso, mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se correttamente motivato, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze concrete, che possono far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema negoziale. (Conf. Alla sent. N. 875-67, mass. N. 327042 Cfr. N. 450-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)