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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017 (Rv. 646308 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646308-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il fatto controverso, costituito dall'esistenza di una contabilità presso terzi, non fosse di per sé decisivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)