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Sez. L - , Sentenza n. 16703 del 25/06/2018 (Rv. 649316 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649316-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., in l. n. 134 del 2012, l'omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di esaminare il dato della mancata comunicazione, al socio lavoratore, della delibera di esclusione, fatto decisivo ai fini della conoscenza delle specifiche ragioni di esclusione e della decorrenza del termine per proporre opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)