Sez. 2, Sentenza n. 12792 del 28/11/1992 (Rv. 479812 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Appartamenti siti in edificio condominiale - Rivestimento ed elementi decorativi del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi - Presunzione di comunione - Condizioni - Distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o dell'elemento decorativo - Azione di responsabilità nei confronti del costruttore - Legittimazione del condominio - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere
Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti, l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore è legittimamente esperita dal condominio, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., se il rivestimento o gli elementi decorativi abbia prevalente funzione estetica per l'intero edificio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)