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Sez. 2, Sentenza n. 637 del 21/01/2000 (Rv. 533016 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Balconi - Esclusione - Fondamento - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533016-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell' art. 1117 cod. civ., non essendo necessari per l' esistenza del fabbricato, né essendo destinati all' uso o al servizio di esso. Tuttavia il rivestimento del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l' edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)