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Sez. 6, Sentenza n. 12444 del 15/05/1990 Ud. (dep. 17/09/1990) Rv. 185343 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLA SOSTANZA - DI MISURA TALMENTE IRRILEVANTE DA NON POTER PRODURRE ALCUN EFFETTO DROGANTE - POSSIBILITÀ DI CONSIDERARE "STUPEFACENTE" LA SOSTANZA - ESCLUSIONE - REATO IMPOSSIBILE PER INIDONEITÀ DEL MEZZO EX ART. 49 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1990-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185343-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLA SOSTANZA - DI MISURA TALMENTE IRRILEVANTE DA NON POTER PRODURRE ALCUN EFFETTO DROGANTE - POSSIBILITÀ DI CONSIDERARE "STUPEFACENTE" LA SOSTANZA - ESCLUSIONE - REATO IMPOSSIBILE PER INIDONEITÀ DEL MEZZO EX ART. 49 COD. PEN..*

In materia di stupefacenti, nel caso in cui il principio attivo effettivamente presente nella sostanza sia di misura talmente irrilevante (mg. 5 di eroina) da non poter produrre alcun effetto drogante (occorrono almeno 25/30 mg. Di eroina pura), né risulti in alcun modo che la sostanza in questione potesse essere aggiunta ad altra in modo da poter ottenere detto effetto, la sostanza suddetta non può considerarsi "stupefacente", per cui, in difetto di tale requisito indispensabile per la configurabilità del reato ex art. 72, legge stupefacenti, il fatto (detenzione e cessione) non costituisce reato, ricorrendo l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità del mezzo ex art. 49 cod. pen.. (V mass n 164831; (Conf mass n 182455; (Conf mass n 180347).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)