Sez. 6, Sentenza n. 15244 del 15/04/1989 Ud. (dep. 07/11/1989) Rv. 182455 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - REATO EX ART. 72 LEGGE N. 685 DEL 1975 - REATO DI PERICOLO - PERICOLO CONCRETO - NECESSITÀ - CESSIONE DI "BUSTINA" DI ACCERTATA INEFFICACIA A PRODURRE EFFETTO DROGANTE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - REATO EX ART. 72 LEGGE N. 685 DEL 1975 - REATO DI PERICOLO - PERICOLO CONCRETO - NECESSITÀ - CESSIONE DI "BUSTINA" DI ACCERTATA INEFFICACIA A PRODURRE EFFETTO DROGANTE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Il reato ex art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685, come tutti i reati in violazione della legge sugli stupefacenti, è un reato di pericolo. Deve, però, trattarsi di un pericolo concreto - e non ipotetico - alla sanità individuale e pubblica, sicché quando tale pericolo non sorge, per l'inefficacia della sostanza a produrre l'effetto drogante, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma non si verifica. Pertanto, la cessione di una singola "bustina", il cui contenuto è sottoposto ad esame e di cui venga accertata, attraverso la perizia tossicologica, l'inefficacia farmacologica a produrre l'effetto drogante, e ciò a causa della percentuale insufficiente di principio attivo, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 72 citata legge n. 685 del 1975.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)