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Sez. 1, Sentenza n. 2322 del 24/04/1979 (Rv. 398668 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - MERA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI RICEZIONE DEL PREZZO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398668-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - MERA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI RICEZIONE DEL PREZZO - INSUFFICIENZA.*

In tema di imposta sulle donazioni, la prova documentale richiesta, per vincere la presunzione di liberalita di una compravendita fra parenti, ai sensi dell'art 5 del dllt 8 marzo 1945 n 90, deve riguardare non soltanto la disponibilita, nel patrimonio dello acquirente, di una somma corrispondente al prezzo, ma anche lo impiego di essa nel relativo pagamento. A tale fine, pertanto, non puo ritenersi sufficiente la mera dichiarazione del venditore di aver percepito il prezzo, ne puo tenersi conto di documenti su detta disponibilita che non risultino menzionati nell'atto, perche cio non consente di stabilire l'indicata relazione fra disponibilita del compratore e prezzo pagato. (V 2706/76, mass n 381494).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)