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Sez. 1, Sentenza n. 8236 del 05/05/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176389 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO - ANCHE NEL CASO DI LOCALITÀ SOGGETTA ALLA STESSA AUTORITÀ DI POLIZIA - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176389-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO - ANCHE NEL CASO DI LOCALITÀ SOGGETTA ALLA STESSA AUTORITÀ DI POLIZIA - SUSSISTENZA - RATIO.*

Anche nel caso in cui il trasferimento dell'arma abbia luogo in località soggetta alla stessa autorità di polizia, alla quale fu data notizia della detenzione con l'iniziale denuncia dell'arma stessa, è applicabile il principio (affermato dalle Sezioni Unite penali con sentenza 24 marzo 1984, n. 6176), secondo cui il trasferimento di un'arma, regolarmente denunziata, in un'altra località dello stesso comune, ma sottoposta a diverso ufficio locale di polizia, richiede la ripetizione della denuncia, la cui omissione configura il reato contravvenzionale previsto dagli artt. 38 T.U.L.P.S. e 58 del relativo regolamento. Infatti, l'Obbligo di ripetere la denuncia ha il suo presupposto di fatto nel trasferimento dell'arma da una località ad un'altra, inteso lo spostamento nel senso più ampio di trasferimento da un domicilio ad un altro anche nell'ambito di uno stesso comune con un unico ufficio di polizia, e ciò al fine del facile reperimento sia del possessore che dell'arma stessa. (V mass n 165131).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)