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Sez. 1, Sentenza n. 16013 del 09/10/1989 Ud. (dep. 17/11/1989) Rv. 182562 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA GIÀ DENUNCIATA - TRASFERIMENTO DELL'ARMA IN ALTRO LUOGO PER TEMPORANEO CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE - REITERAZIONE DELLA DENUNCIA - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182562-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA GIÀ DENUNCIATA - TRASFERIMENTO DELL'ARMA IN ALTRO LUOGO PER TEMPORANEO CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE - REITERAZIONE DELLA DENUNCIA - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo stabilito dagli artt. 38 T.U.L.P.S. e 58 del relativo regolamento di ripetere la denunzia di detenzione di armi in occasione di ogni trasferimento, non è vincolato a un cambio di residenza, ma si impone in qualsiasi circostanza nella quale l'arma venga trasferita da un luogo all'altro per un apprezzabile periodo di tempo, così come può avvenire anche per un temporaneo cambiamento di abitazione. (V mass n 176389; (V mass n 175924; (V mass n 175047).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)