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Sez. L - , Sentenza n. 10272 del 27/04/2018 (Rv. 648042 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Requisiti contributivi - Regime di favore per i lavoratori discontinui di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992 - Estensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648042-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 com. 3 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)