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Sez. L, Ordinanza n. 25628 del 18/09/2025 (Rv. 676505-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE | Pensione di vecchiaia - Requisiti contributivi - Regime di favore per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 3, lett. c, d.lgs. n. 503 del 1992 - Presupposti.
Stato
decisa il 2025-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676505-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE

In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 503 del 1992 - che riduce il requisito contributivo necessario al conseguimento del trattamento di vecchiaia al limite di quindici anni previsto dalla previgente normativa - è applicabile soltanto a favore dei lavoratori subordinati i quali, alla data del 31 dicembre 1992, hanno maturato un'anzianità contributiva che, pur se incrementata (effettivamente o figurativamente) per tutto il periodo successivo fino al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, non consente di raggiungere il nuovo e più rigoroso requisito contributivo ventennale fissato dai commi precedenti del medesimo art. 2.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)