Sez. 3 - , Sentenza n. 17424 del 28/06/2019 (Rv. 655365 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratti di affitto a coltivatore diretto - Omessa registrazione - Sanzione della nullità ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
L'art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) non si applica ai contratti di affitto a coltivatore diretto aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, pur se soggetti all'obbligo della registrazione. Pertanto, questi sono validi e hanno effetto riguardo ai terzi, a prescindere dall'adempimento dell'obbligo fiscale, anche se verbali e non trascritti, ai sensi dell'art. 41 l. n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)