Sez. 3, Sentenza n. 10136 del 18/05/2015 (Rv. 635455 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI | Affitto di fondo rustico a coltivatore diretto - Contratti stipulati in forma orale e non trascritti - Validità ed efficacia nei confronti dei terzi - Art. 41 della legge n. 203 del 1982 - Deroga agli artt. 1350 e 2643 cod. civ. - Configurabilità - Deroga agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI
L'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ., sicchè, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)