Sez. 3, Sentenza n. 3467 del 27/11/1972 (Rv. 361364 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTO MINORIS - ASSUNZIONE, DA PARTE DEL VENDITORE, DELL'OBBLIGO DI LIBERARE LA COSA DAGLI ONERI E DAI VINCOLI - INOSSERVANZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - PREVIA EVIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTO MINORIS - ASSUNZIONE, DA PARTE DEL VENDITORE, DELL'OBBLIGO DI LIBERARE LA COSA DAGLI ONERI E DAI VINCOLI - INOSSERVANZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - PREVIA EVIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, noti al compratore, questi ben puo chiedere la risoluzione del contratto senza attendere il sopraggiungere dell'evizione, se il venditore si sia obbligato specificatamente, ma invano, a liberare previamente il bene oggetto del contratto dai vincoli e dalle garanzie aliene. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)