Sez. 2, Sentenza n. 1563 del 22/05/1972 (Rv. 358280 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO DELLA PARTE - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO DELLA PARTE - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*
Sussiste il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria quando gli argomenti addotti dal giudice di merito rivelino la Mancanza di esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un loro contrasto insanabile, che renda impossibile accertare la ragione del decidere, non gia quando da essa risulti l'avvenuto apprezzamento dei fatti e delle prove in modo difforme da quello preteso dalla parte. Spetta, difatti, solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove acquisite; d'altro canto, l'Obbligo della motivazione e adempiuto quando si e data adeguata ragione del proprio convincimento sulla realta processuale e sulle conseguenze logico - giuridiche trattenne, cosi contraddicendo, anche per implicito, al difforme assunto della parte soccombente. (Conf 2947'71 mass n 354202; 2392'71 mass n 353341).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)