Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 21/07/1971 (Rv. 353341 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CONCETTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CONCETTO.*
Il difetto di motivazione sussiste quando sia stata del tutto omessa o sia insufficiente o contraddittoria la motivazione su un punto decisivo della causa, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, che, se esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisionè non sussiste, invece, quando il giudice di merito abbia, con logica esposizione delle ragioni e delle fonti del proprio convincimento, discusso adeguatamente i punti essenziali della contestazione, traendone conseguenze difformi da quelle pretese dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)