Sez. 3, Sentenza n. 462 del 21/01/1980 (Rv. 403835 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'art 2744 cod civ sancisce la nullita del contratto con cui le parti, sotto le apparenze di una vendita immediatamente efficace, abbiano dissimulato un patto commissorio, stipulando in realta una vendita sospensivamente condizionata al mancato pagamento, da parte del venditore, della somma mutuatagli dal compratore e figurante (in tutto o in parte) come prezzo della vendita stessa. L'accertamento del giudice del merito, circa la sussistenza o meno, in concreto, della predetta figura negoziale, costituisce un giudizio di fatto, che e incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato ed immune da vizi. (Conf 3812/78, mass n 393367).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)