Sez. 2, Sentenza n. 3812 del 02/08/1978 (Rv. 393367 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO O DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - SUSSISTENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO O DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - SUSSISTENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Rientra nei poteri del giudice del merito - il cui Esercizio e incensurabile in Cassazione se sorretto da congrua motivazione - di accertare se la vendita conclusa dai due soggetti di un rapporto obbligatorio abbia esplicato immediatamente il suo effetto reale e ad essa sia stato aggiunto un patto di riscatto, che permetta al debitore - venditore di riavere la proprieta della cosa venduta al momento del pagamento del suo debito, ovvero se le stesse parti, sotto le apparenze di una vendita, abbiano dissimulato un patto commissorio (vietato dall'art 2744 cod civ), dando vita soltanto ad una vendita sospensivamente condizionata all'inadempimento del venditore-debitore. (V 1810/74, mass n 370006).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)