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Sez. 5, Ordinanza n. 189 del 25/01/1995 Cc. (dep. 17/02/1995) Rv. 200662 - 01

Tribunale per i minorenni - Udienza preliminare - Provvedimenti | Sentenze di condanna - Sentenze di non luogo a procedere implicanti la responsabilità dell'imputato - Opposizione - Termine di gg. 5 - Contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost. - Insussistenza - Ragioni - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200662-01

Tribunale per i minorenni - Udienza preliminare - Provvedimenti

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede il termine di cinque giorni per proporre opposizione avverso le sentenze di condanna e di non luogo a procedere che presuppongano la responsabilità dell'imputato emesse dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost.. Ed infatti la brevità del termine, lungi dal limitare il diritto di difesa, costituisce un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la celebrazione del dibattimento a seguito della scelta dell'interessato e quella di rendere possibile l'immediata definizione della vicenda processuale, mentre il particolare regime impugnatorio, secondo quanto già stabilito con la sent. n. 77/1993 della Corte Costituzionale, è l'unico idoneo a realizzare la salvaguardia della speciale condizione minorile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)