Sez. 2, Sentenza n. 26325 del 20/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 229722 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE | Perdono giudiziale - Mancanza del consenso dell'imputato minorenne - Violazione di legge - Sussistenza.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE
È impugnabile mediante ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il g.i.p., in sede di udienza preliminare definisce con la concessione del perdono giudiziale, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 448/88, come modificato dall'art. 22 legge 1 marzo 2001, n. 63, il procedimento a carico del minorenne non presente in udienza, che non abbia prestato il proprio consenso, o che non sia rappresentato da difensore munito di procura speciale. L'assenza del consenso dell'interessato, infatti, è ammissibile esclusivamente nel caso di decisione interamente liberatoria, che non implichi, nè presupponga alcun accertamento di responsabilità; in caso contrario la scelta di accedere al rito semplificato minorile è personalissima e conseguentemente riservata in modo esclusivo all'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 3, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 bis CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)