Sez. U, Sentenza n. 514 del 21/07/2000 (Rv. 538594 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - Impugnazione incidentale ex art. 50 R.D. n.1578/1933 - Per la rimozione di pronuncia sfavorevole al professionista - Ammissibilità - Termine - Ricorso principale non tempestivo - Ricorso incidentale tempestivo - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Nel processo disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il potere di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, quale parte necessaria, non è condizionato al tenore della decisione del consiglio dell'ordine ed è esercitabile anche per rimuovere una pronuncia sfavorevole al professionista né l'impugnazione muta natura a seconda che preceda o segua quella dell'incolpato; pertanto l'art. 50 R.D. n. 1578 del 1933 che, in caso di precedente ricorso del professionista al Consiglio Nazionale Forense, consente al Procuratore Generale di proporre ricorso incidentale nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per proporre ricorso principale, non è riferibile alla sola "controimpugnazione" in senso stretto ma riguarda in generale l'impugnazione temporalmente successiva, che assume carattere incidentale per il solo inserirsi in un giudizio di gravame già attivato, e che è ammissibile, ove rispetti il relativo termine, indipendentemente dalla tempestività dell'iniziativa altrui.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)