diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9491 del 19/05/2004 (Rv. 572952 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione - Irrogazione - Effetto immediato - Conseguenze - Reclamo al Consiglio nazionale forense - Proposizione da parte del legale sospeso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572952-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all'esercizio della professione, adottato "ex legibus" nn.536 del 1949 e 576 del 1980 e dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art.50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un'eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST., Legge 03/08/1949 num. 536 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)