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Sez. 2, Ordinanza n. 1592 del 18/11/1974 Cc. (dep. 27/01/1975) Rv. 129111 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE DI COGNIZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESAME DELLA DECISIONE DI CONDANNA COME PRESUPPOSTO DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129111-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE DI COGNIZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESAME DELLA DECISIONE DI CONDANNA COME PRESUPPOSTO DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*

Il giudice dell'esecuzione puo conoscere dei requisiti sostanziali e formali del titolo esecutivo e, quindi, di norma, puo esaminare le questioni relative alla notificazione della sentenza di condanna, come presupposto della formazione d'un giudicato che legittimi l'ordine di carcerazione, ma non puo conoscere delle questioni riflettenti la mancata Costituzione del rapporto processuale, poiche tali questioni debbono sollevarsi in Sede di cognizione con i mezzi di gravame previsti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)