Sez. 1, Sentenza n. 2149 del 14/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162067 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTI IDONEI A FAR PASSARE IN GIUDICATO LA SENTENZA DI CONDANNA - MEZZO ESPERIBILE PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA - APPELLO TARDIVO.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTI IDONEI A FAR PASSARE IN GIUDICATO LA SENTENZA DI CONDANNA - MEZZO ESPERIBILE PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA - APPELLO TARDIVO.*
Qualora sia in corso il compimento di Atti idonei a far passare in giudicato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato, rimasto contumace nella fase cognitiva, e, quindi, a costituire formalmente il titolo esecutivo, mentre non era stato emesso l'ordine di carcerazione, che costituisce l'atto necessario per dare inizio alla esecuzione della predetta condanna, l'unico mezzo esperibile per far riconoscere la illegittimità della sentenza e, comunque, il non passaggio in giudicato della stessa per irregolarità che si assumano commesse negli Atti relativi alla sua notificazione, è l'appello tardivo. Attraverso questo mezzo si potranno far valere, qualora all'atto della dichiarazione di questo non siano effettivamente trascorsi i tre giorni utili per appellare, tutte le pretese nullità attinenti e alla procedura di irreperibilità e alla notifica del decreto di citazione e, infine, a tutte le altre notificazioni di qualunque momento processuale, in esse compresa quella della sentenza contumaciale. (sulla impossibilità, per il giudice dell'esecuzione, di prendere in esame le nullità verificatesi nel rapporto di cognizioni: (V mass n 140425; (V mass n 138218; (V mass n 132992; (V mass n 132609; (V mass n 131564; (V mass n 131328; (V mass n 131160; (V mass n 129111; (V mass n 129109; (V mass n 129108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)